Il vecchio Statuto

Con la nuova legge sul III settore abbiamo modificato lo Statuto. In questa pagina conserviamo quello vecchio come documentazione. In nuovo Statuto in vigore è consultabile cliccando qui

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

MondoQui”

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione di volontariato “MondoQui” ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa è costituita da un gruppo eterogeneo di italiani e stranieri che operano insieme per favorire il dialogo tra immigrati e italiani nel rispetto reciproco delle identità culturali. L’associazione non aderisce a schieramenti ideologici, partitici e religiosi.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Mondovì (Cn), via Dante Alighieri 13 (c/o Boasso Claudio), e sede operativa presso i locali di RFI, Saletta Franco Centro, in Piazza Franco Centro n. 14, Mondovì. L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede operativa nell’ambito della stessa città o di altre città.

L’Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 – Durata

La durata della presente Associazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità e attività

L’Associazione di volontariato non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

In particolare, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo nelle seguenti aree di intervento:

  • Lo studio della situazione degli immigrati sul territorio.
  • Lo studio dei modelli di convivenza possibili e proposte per realizzarli anche presso le istituzioni.
  • L’approfondimento di tematiche particolari legate al tema dell’integrazione (come i problemi delle donne, dei bambini, dei lavoratori e degli studenti immigrati o dei loro figli).
  • L’organizzazione di incontri pubblici di approfondimento e divulgazione dei suddetti temi.
  • Interventi nel mondo della scuola, considerata come luogo in cui prende forma la società di domani e come fondamentale e primario strumento e luogo di conoscenza reciproca.
  • Attività di doposcuola e sostegno educativo alle famiglie.
  • La collaborazione con enti pubblici e privati e qualsiasi altra associazione o agenzia, conservando però l’autonomia e l’identità associativa.
  • La denuncia dei problemi degli immigrati, per far valere i diritti umani e civili, rigettando l’assistenzialismo.
  • Prese di posizione pubbliche su tematiche legate agli scopi associativi.
  • L’organizzazione di iniziative per far conoscere a italiani e stranieri che vivono nel Monregalese, la storia, la cultura e l’ambiente italiano e locale.
  • L’organizzazione di corsi di lingua italiana per immigrati e di lingue straniere per italiani.
  • La formazione degli immigrati, insieme agli italiani, alla Costituzione, alle leggi, ai diritti e ai doveri di cittadini, in Italia.
  • Il sostegno del volontariato come strumento di crescita umana e inclusione sociale per chi lo pratica
  • L’organizzazione di attività pratiche e manuali (laboratori di orticoltura, agricoltura, cucina etnica, piccola manutenzione, auto-costruzione, pulizia e riqualificazione di aree ed edifici, ecc.)
  • L’organizzazione di iniziative ludico-ricreative (laboratori di musica, teatro, danza; eventi gastronomici e musicali; spettacoli; feste).
  • La partecipazione occasionale ai mercatini dell’usato per autofinanziare l’Associazione.
  • L’organizzazione e la promozione di attività ludiche, artistiche e sportive, intese come primario strumento di amicizia e rispetto delle differenze.
  • Attività di promozione della salute.
  • Collaborazione con altre realtà virtuose (no profit) di promozione, produzione e distribuzione di prodotti equo-solidali.

Tutte le attività associative sono svolte gratuitamente.

Art. 5 – I soci

Sono soci dell’Associazione:

– le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente e sono in regola con il versamento della quota associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulla ammissione dei soci con voto unanime.

Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea generale degli aderenti.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

I minorenni possono essere soci. La domanda di ammissione di un minorenne deve recare la firma di almeno un esercente la patria potestà, il quale lo rappresenta e ne risponde a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione per tutte le relative obbligazioni.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’Associazione.

Art. 6 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

  • di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

  • di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;

  • di svolgere il lavoro preventivamente concordato;

  • di essere votati alle cariche sociali purché maggiorenni;

  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

  • di recedere dall’appartenenza all’Associazione;

  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

  • di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

I soci sono obbligati:

– a rispettare le norme del presente statuto;

– a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

– Tutte le prestazioni fornite dai soci sono svolte a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Inoltre le prestazioni non possono essere retribuite neppure indirettamente dai beneficiari. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

L’Associazione assicura i soci per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, durante le attività di volontariato concordate con il direttivo.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

– dimissioni volontarie;

– mancato versamento della quota associativa;

– rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;

– morte o perdita della capacità di agire;

– per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo.

Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 7 – Recesso dei soci

Il socio in ogni momento potrà recedere dall’Associazione, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito.

Art. 8 – Esclusione del socio

I soci possono essere esclusi dall’Associazione quando:

– il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell’ente;

– senza giustificati motivi, il socio non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso l’Associazione;

Il Consiglio Direttivo può decidere con parere motivato l’esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all’interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano.

Il socio può ricorrere all’Assemblea o, se esistente al collegio dei probiviri, Il mancato ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell’Assemblea.

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

  • Collegio dei Revisori dei Conti, facoltativo;

  • Collegio dei Probiviri, facoltativo.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’Assemblea si convoca in via straordinaria:

  • ogni volta che il Presidente ritenga opportuno.

  • quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca l’assemblea con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o da quella dell’invio a mezzo posta elettronica o altri mezzi informatici purché tracciabili.

L’Assemblea ordinaria è valida in 1ª convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in 2ª convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

La seconda convocazione delle Assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 11 – Attribuzione dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

– fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;

– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

– approvare il bilancio preventivo;

– approvare il bilancio consuntivo;

– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo comma;

– stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;

– pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio i regolamenti).

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

  1. delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

  2. decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;

  3. nomina il liquidatore.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione o del Segretario, se istituito, e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente (se esistente); nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.

Art. 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

– eleggere al proprio interno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere;

– stilare un programma annuale delle attività da presentare all’assemblea dei soci;

– redigere il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci;

– organizzare le iniziative e le attività indicate nel programma;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o (in caso di impossibilità) dal Vicepresidente con opportuno anticipo a tutti i membri.

In caso di dimissioni di un membro dell’esecutivo subentrano i primi esclusi.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche i soci che non ne fanno parte per collaborare alla realizzazione del programma con diritto di parola ma non di voto. Il lavoro organizzativo dell’associazione può essere delegato a commissioni tematiche di cui possono fare parte i membri del Consiglio Direttivo ed altri soci.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente stipula convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell’Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti;

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali

Art. 16 – Il Tesoriere

– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo;

– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;

Art.17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea, anche esterni all’Associazione e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori, che alla Prima riunione eleggono il Presidente al proprio interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

E’ previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

Art.18 – Il Collegio dei Probiviri (ove previsto)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell’Associazione.

Art. 19 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei due anni decadono allo scadere dei due anni medesimi.

Art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:

– quote associative;

– contributi di soci e di privati;

– contributi di enti pubblici e privati;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni prelievo in contanti allo sportello dovrà essere disposto con firme congiunte di due membri del direttivo, mentre le altre operazioni bancarie, compreso l’home banking, possono essere eseguite dal presidente o da un altro membro del direttivo da lui autorizzato.

Art. 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L’Associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L’Associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Art. 22 – Beni immobili, mobili e altri beni

L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all’Associazione.

Art. 23 – Esercizio sociale

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il mese di Aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 25 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione di volontariato.

Tale statuto può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, che determinerà le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 27 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.

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